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I Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno arrestato un 91enne per tentato omicidio della propria consorte

Lo scorso 23 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno tratto in arresto (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), un 91enne presunto responsabile del tentato omicidio della propria consorte.

In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda la commissione del suddetto delitto, avvenuto all’interno delle mura domestiche al culmine di una lite scaturita per futili motivi.

L’uomo, avrebbe prima colpito la donna sferrandole numerosi fendenti con un coltello e poi cercato di scagliarsi contro una parente, intervenuta in soccorso dopo aver sentito le grida d’aiuto. Quest’ultima è riuscita a dare l’allarme al 112, permettendo il tempestivo intervento dei militari che, hanno bloccato l’aggressore e prestato i primi soccorsi alla vittima.

La donna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per le dovute cure.
​Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle valutazioni sull’incompatibilità con il regime carcerario, l’uomo è stato posto ai domiciliari presso una struttura sanitaria.

Avvertenza sulla presunzione di innocenza:

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.

Avvertenza sull’interesse pubblico:

Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione:

–  dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;

–  dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;

–  dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.